Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014. (16G00163)
Art. 18
Articolo 18
Spese
1. Lo Stato di esecuzione fornisce la scorta per il trasferimento.
Tutte le spese di trasferimento sono a carico dello Stato di esecuzione, salvo che non venga diversamente deciso dai due Stati.
2. Lo Stato di esecuzione non puo' in alcun caso reclamare il rimborso delle spese che ha sostenuto per l'esecuzione della pena e la sorveglianza del condannato.
Spese
1. Lo Stato di esecuzione fornisce la scorta per il trasferimento.
Tutte le spese di trasferimento sono a carico dello Stato di esecuzione, salvo che non venga diversamente deciso dai due Stati.
2. Lo Stato di esecuzione non puo' in alcun caso reclamare il rimborso delle spese che ha sostenuto per l'esecuzione della pena e la sorveglianza del condannato.