N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014. (16G00163)

Art. 4

Articolo 4
Motivo di rifiuto

Il trasferimento potra' essere rifiutato in particolare:
1. Se la persona condannata ha anche la cittadinanza dello Stato di condanna;
2. Se il reato consiste unicamente nella violazione di obblighi militari;
3. Se la persona condannata non ha pagato, nella misura ritenuta soddisfacente dallo Stato di condanna, le spese di giustizia, il risarcimento dei danni e interessi, le sanzioni pecuniarie, di qualsiasi natura, poste a suo carico.