N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014. (16G00163)

Art. 6

Articolo 6
Cessazione dell'esecuzione

1. Lo Stato di condanna informa quanto prima lo Stato di esecuzione di ogni decisione o di ogni atto processuale intervenuto sul proprio territorio che produca l'effetto di privare la condanna del suo carattere esecutivo.
2. Le autorita' competenti dello Stato di esecuzione devono porre fine all'esecuzione della condanna non appena sono state informate di una tale decisione.