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Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014. (16G00163)

Art. 1


Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione, sottoscritta a Roma il 12 febbraio 1971.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco,
desiderosi di intensificare e di migliorare la cooperazione tra i due Paesi in materia di estradizione, disciplinata dalla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione, sottoscritta a Roma il 12 febbraio 1971, di seguito indicata «Convenzione»
hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
(Modifica dell'art. 31 della Convenzione:
Reati che danno luogo all'Estradizione)


L'art. 31 della Convenzione e' sostituito dal seguente:

Art. 31.
Ai fini di questa Convenzione, l'estradizione puo' essere concessa quando:
a) la richiesta di estradizione e' formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato e' punibile, ai sensi della legge di entrambi gli Stati, con una pena detentiva di almeno un anno;
b) la richiesta di estradizione e' formulata per eseguire una condanna definitiva ad una pena detentiva o ad altro provvedimento restrittivo della liberta' personale, per un reato punibile ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e al momento della presentazione della domanda il tempo residuo di esecuzione della pena o del provvedimento restrittivo ancora da espiare e' di almeno sei mesi.
Nel determinare se un fatto costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo, non rileva se, secondo le rispettive leggi, il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato e' denominato con la stessa terminologia.
Per reati in materia di tasse ed imposte, dazi e cambi, l'estradizione non puo' essere rifiutata soltanto per il motivo che la legge dello Stato Richiesto non impone lo stesso tipo di tasse e di imposte o non prevede la stessa disciplina in materia di tasse, imposte, dazi e cambi della legge dello Stato Richiedente.
L'estradizione e' concessa anche se il reato oggetto della richiesta e' stato commesso fuori dal territorio dello Stato Richiedente, sempre che la legge dello Stato Richiesto autorizzi il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio.
Se la richiesta di estradizione riguarda due o piu' reati, ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e purche' uno di essi soddisfi le condizioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, lo Stato Richiesto puo' concedere l'estradizione per tutti quei reati.