Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997. (12G0188)
Art. 9
Articolo 9
Salvo quanto diversamente stabilito dal tribunale arbitrale a causa di circostanze particolari del caso, le spese del tribunale saranno equamente suddivise tra le Parti alla controversia. Il tribunale registrera' tutte le spese sostenute e presentera' il resoconto finale alle Parti.
Salvo quanto diversamente stabilito dal tribunale arbitrale a causa di circostanze particolari del caso, le spese del tribunale saranno equamente suddivise tra le Parti alla controversia. Il tribunale registrera' tutte le spese sostenute e presentera' il resoconto finale alle Parti.