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Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997. (12G0188)

Art. 32

Articolo 32

Non discriminazione

A meno che gli Stati del corso d'acqua non abbiano concordato diversamente in merito alla tutela degli interessi di persone, fisiche o giuridiche, che abbiano subito o rischino seriamente di subire gravi danni transfrontalieri a seguito di attivita' concernenti un corso d'acqua internazionale, uno Stato del corso d'acqua non dovra' discriminare in base alla nazionalita' o alla residenza o al luogo ove il danno sia insorto nel garantire a tali persone l'accesso, in conformita' al proprio sistema giuridico, ad una procedura giudiziaria o di altro genere o al diritto ad esigere compensi o altri aiuti rispetto ad un danno significativo causato da tali attivita' espletate sul suo territorio.