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Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997. (12G0188)

Art. 8

Articolo 8

1. Le Parti alla controversia agevoleranno l'operato del tribunale arbitrale e in particolare si adopereranno con ogni mezzo per:
(a) fornirgli tutti i documenti, le informazioni e le strutture necessari e
(b) consentirgli, se del caso, di citare testimoni o esperti e raccogliere le loro deposizioni.
2. Le Parti e gli arbitri sono tenuti a rispettare la natura riservata delle informazioni che ricevono in via riservata durante le udienze del tribunale arbitrale.