N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997. (12G0188)

Art. 27

Articolo 27

Prevenzione e attenuazione di condizioni dannose

Gli Stati del corso d'acqua, singolarmente e laddove opportuno congiuntamente, dovranno adottare tutte le misure adeguate per prevenire o attenuare situazioni relative ad un corso d'acqua internazionale che possano arrecare danno ad altri Stati del corso d'acqua nel caso in cui siano provocate da cause naturali o attivita' dell'uomo, quali le inondazioni o il ghiaccio, malattie trasmesse dalle acque, sedimentazione, erosione, infiltrazioni di acqua salmastra, siccita' o desertificazione.