Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997. (12G0188)
Art. 20
Articolo 20
Protezione e Tutela dell'ecosistema
Gli Stati del corso d'acqua dovranno, singolarmente e, se del caso congiuntamente, proteggere e tutelare l'ecosistema dei corsi d'acqua internazionali.
Protezione e Tutela dell'ecosistema
Gli Stati del corso d'acqua dovranno, singolarmente e, se del caso congiuntamente, proteggere e tutelare l'ecosistema dei corsi d'acqua internazionali.