Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997. (12G0188)
Art. 11
Articolo 11
Informazioni relative alle misure programmate
Gli Stati del corso d'acqua si scambieranno informazioni e si consulteranno reciprocamente e, se necessario, negozieranno i possibili effetti delle misure programmate sullo stato di un corso d'acqua internazionale.
Informazioni relative alle misure programmate
Gli Stati del corso d'acqua si scambieranno informazioni e si consulteranno reciprocamente e, se necessario, negozieranno i possibili effetti delle misure programmate sullo stato di un corso d'acqua internazionale.