Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997. (12G0188)
Art. 7
Articolo 7
Il tribunale arbitrale, su richiesta di una delle Parti, potra' raccomandare l'adozione di misure cautelari indispensabili.
Il tribunale arbitrale, su richiesta di una delle Parti, potra' raccomandare l'adozione di misure cautelari indispensabili.