Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997. (12G0188)
Art. 6
Articolo 6
Fatto salvo quanto diversamente concordato dalle Parti alla controversia, il tribunale adottera' il proprio regolamento.
Fatto salvo quanto diversamente concordato dalle Parti alla controversia, il tribunale adottera' il proprio regolamento.