Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997. (12G0188)
Art. 30
Articolo 30
Procedure indirette
Nel caso in cui sussistano seri ostacoli a stabilire contatti diretti tra gli Stati del corso d'acqua, gli Stati interessati adempiranno agli obblighi di cooperazione derivanti dalla presente Convenzione, ivi inclusi gli scambi di dati e informazioni, notifiche, comunicazioni e consultazioni e negoziati tramite procedure indirette da loro accettate.
Procedure indirette
Nel caso in cui sussistano seri ostacoli a stabilire contatti diretti tra gli Stati del corso d'acqua, gli Stati interessati adempiranno agli obblighi di cooperazione derivanti dalla presente Convenzione, ivi inclusi gli scambi di dati e informazioni, notifiche, comunicazioni e consultazioni e negoziati tramite procedure indirette da loro accettate.