Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997. (12G0188)
Art. 2
Articolo 2
La Parte ricorrente notifichera' alla Parte convenuta la propria intenzione di sottoporre la controversia all'arbitrato ai sensi dell'art. 33 della Convenzione. La notifica dovra' indicare l'oggetto dell'arbitrato e in particolare fare riferimento agli articoli della Convenzione la cui interpretazione o applicazione sono in discussione. Qualora le parti non convengano sull'oggetto della controversia, questo sara' stabilito dal tribunale arbitrale.
La Parte ricorrente notifichera' alla Parte convenuta la propria intenzione di sottoporre la controversia all'arbitrato ai sensi dell'art. 33 della Convenzione. La notifica dovra' indicare l'oggetto dell'arbitrato e in particolare fare riferimento agli articoli della Convenzione la cui interpretazione o applicazione sono in discussione. Qualora le parti non convengano sull'oggetto della controversia, questo sara' stabilito dal tribunale arbitrale.