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Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997. (12G0188)

Art. 2

Articolo 2

La Parte ricorrente notifichera' alla Parte convenuta la propria intenzione di sottoporre la controversia all'arbitrato ai sensi dell'art. 33 della Convenzione. La notifica dovra' indicare l'oggetto dell'arbitrato e in particolare fare riferimento agli articoli della Convenzione la cui interpretazione o applicazione sono in discussione. Qualora le parti non convengano sull'oggetto della controversia, questo sara' stabilito dal tribunale arbitrale.