N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997. (12G0188)

Art. 29

Articolo 29

Corsi d'acqua internazionali e installazioni in tempo di conflitti armati

I corsi d'acqua e le relative installazioni, strutture ed altre opere dovranno godere della protezione accordata dai principi e dalle norme del diritto internazionale applicabili in occasione di conflitti armati internazionali e non internazionali e non dovranno essere utilizzati violando tali norme e principi.