Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997. (12G0188)
Art. 31
Articolo 31
Dati e informazioni vitali per la difesa o la sicurezza nazionali
Nulla nella presente Convenzione obbliga uno Stato del corso d'acqua a fornire dati o informazioni vitali per la propria sicurezza o difesa nazionali. Cionondimeno tale Stato dovra' collaborare in buona fede con gli altri Stati del corso d'acqua al fine di fornire ogni informazione possibile tenuto conto delle circostanze.
Dati e informazioni vitali per la difesa o la sicurezza nazionali
Nulla nella presente Convenzione obbliga uno Stato del corso d'acqua a fornire dati o informazioni vitali per la propria sicurezza o difesa nazionali. Cionondimeno tale Stato dovra' collaborare in buona fede con gli altri Stati del corso d'acqua al fine di fornire ogni informazione possibile tenuto conto delle circostanze.