Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997. (12G0188)
Art. 12
Articolo 12
Notifica riguardante le misure programmate con possibili effetti negativi
Prima che uno Stato del corso d'acqua attui o consenta l'attuazione delle misure programmate che possano produrre effetti negativi significativi sugli altri Stati del corso d'acqua, esso dovra' informare gli altri Stati del corso d'acqua con tempestiva notifica.
Tale notifica dovra' essere accompagnata dai dati tecnici e dalle informazioni disponibili, compresi i risultati di qualsiasi valutazione di impatto ambientale, al fine di consentire agli Stati, che hanno ricevuto la notifica, di valutare i possibili effetti delle misure programmate.
Notifica riguardante le misure programmate con possibili effetti negativi
Prima che uno Stato del corso d'acqua attui o consenta l'attuazione delle misure programmate che possano produrre effetti negativi significativi sugli altri Stati del corso d'acqua, esso dovra' informare gli altri Stati del corso d'acqua con tempestiva notifica.
Tale notifica dovra' essere accompagnata dai dati tecnici e dalle informazioni disponibili, compresi i risultati di qualsiasi valutazione di impatto ambientale, al fine di consentire agli Stati, che hanno ricevuto la notifica, di valutare i possibili effetti delle misure programmate.