Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997. (12G0188)
Art. 3
Articolo 3
1. In caso di controversia tra due Parti il tribunale arbitrale sara' composto da tre membri. Ciascuna Parte alla controversia nominera' un arbitro e i due arbitri cosi' nominati designeranno di comune accordo il terzo arbitro che sara' il Presidente del tribunale. Quest'ultimo non dovra' essere cittadino di una delle Parti alla controversia ne' di uno degli Stati rivieraschi del corso d'acqua interessato ne' risiedere abitualmente nel territorio di una di tali Parti o dello Stato rivierasco ne' essersi gia' occupato del caso a qualsiasi altro titolo.
2. In caso di controversie tra piu' di due Parti, le Parti che hanno lo stesso interesse nomineranno un arbitro di comune accordo.
3. In caso di vacanza si procedera' come previsto per la nomina iniziale.
1. In caso di controversia tra due Parti il tribunale arbitrale sara' composto da tre membri. Ciascuna Parte alla controversia nominera' un arbitro e i due arbitri cosi' nominati designeranno di comune accordo il terzo arbitro che sara' il Presidente del tribunale. Quest'ultimo non dovra' essere cittadino di una delle Parti alla controversia ne' di uno degli Stati rivieraschi del corso d'acqua interessato ne' risiedere abitualmente nel territorio di una di tali Parti o dello Stato rivierasco ne' essersi gia' occupato del caso a qualsiasi altro titolo.
2. In caso di controversie tra piu' di due Parti, le Parti che hanno lo stesso interesse nomineranno un arbitro di comune accordo.
3. In caso di vacanza si procedera' come previsto per la nomina iniziale.