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Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011. (17G00215)

Art. 1


Protocollo

alla Convenzione
relativa alla costruzione e all'esercizio di
un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X
riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna

I Governi:
del Regno di Danimarca,
della Repubblica Ellenica,
della Repubblica Francese,
della Repubblica Federale di Germania,
della Repubblica Italiana,
della Repubblica di Polonia,
della Federazione Russa,
della Repubblica Slovacca,
del Regno di Svezia,
della Confederazione Svizzera,
della Repubblica di Ungheria,
di seguito denominati "Parti contraenti precedenti",
che hanno firmato la Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (di seguito denominata "Convenzione") il 30 novembre 2009 ad Amburgo e (nel caso del Governo della Repubblica Francese) il 4 febbraio 2010 a Parigi,

da una parte

e

il Governo del Regno di Spagna

dall'altra,

prendendo atto che il Governo del Regno di Spagna ha firmato il Protocollo d'intesa concernente la fase preparatoria dell'Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (Memorandum of Understanding on the Preparatory Phase of the European X-Ray FreeElectron Laser Facility) stipulato a Berlino il 23 settembre 2004;
prendendo atto che i rappresentanti del Regno di Spagna hanno partecipato ai lavori preparatori oggetto del Protocollo d'intesa;
prendendo atto che i Governi che hanno firmato la Convenzione nel preambolo della stessa hanno espresso l'auspicio che altri Stati partecipino alle attivita' oggetto della Convenzione;
prendendo atto che il 23 marzo 2011 l'Assemblea della Societa' "European XFEL GmbH" costituita ai sensi della Convenzione
- ha raccomandato all'unanimita' che venisse offerto al Governo del Regno di Spagna di aderire alla Convenzione alle stesse condizioni concesse alle Parti contraenti precedenti e
- ha deliberato all'unanimita' di accettare l'impegno del Governo del Regno di Spagna di contribuire ai costi di costruzione con un importo di 11 milioni di euro conformemente all'articolo 5 comma 7 della Convenzione;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il Governo del Regno di Spagna aderisce alla Convenzione in qualita' di Parte contraente. L'adesione avviene alle stesse condizioni concesse alle Parti contraenti precedenti.