N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011. (17G00215)

Art. 4

Articolo 4

Finanziamento

(1) Ciascuna Parte contraente si impegna a mettere a disposizione dei Soci per i quali e' responsabile i fondi a copertura delle quote annuali di contribuzione che i Soci stessi sono tenuti a versare al bilancio della Societa' secondo quanto stabilito nell'articolo 5.
(2) I costi di costruzione di cui ai successivi commi 4 e 5 si riferiscono ad un impianto dotato di cinque ondulatori e di dieci stazioni sperimentali (di seguito denominato "Impianto europeo XFEL"). Tuttavia, la costruzione dell'Impianto europeo XFEL verra' avviata sulla base degli impegni finanziari definiti all'articolo 5, secondo il disposto dello Scenario per il rapido avviamento della costruzione dell'Impianto europeo XFEL (Scenario for the Rapid Start-up of the European XFEL Facility), accluso come Parte B del Documento tecnico 1. Cio' nondimeno, il fine ultimo rimane la realizzazione dell'Impianto europeo XFEL cosi' come descritto nel Rapporto di progettazione tecnica di XFEL, il cui Riassunto esecutivo e' accluso come Parte A del Documento tecnico 1.
(3) Il periodo di costruzione si articola in due fasi:
a) durante la fase I la Societa' costruisce e mette in servizio l'acceleratore e un ondulatore, ivi compresa la strumentazione necessaria per gli esperimenti iniziali. Contemporaneamente, la Societa' procede alla costruzione dei rimanenti ondulatori. La fase I si dovra' concludere entro otto anni dalla data d'inizio della costruzione. Essa termina alla data decisa dall'Assemblea, rispettando gli obiettivi intermedi di messa in esercizio specificati nel Riassunto esecutivo del Rapporto di progettazione tecnica di XFEL, accluso come Parte A del Documento tecnico 1;
b) durante la fase II la Societa' gestira' l'acceleratore e il primo ondulatore effettuando i primi esperimenti. Contemporaneamente, la Societa' ultima la costruzione dei restanti ondulatori, mettendoli progressivamente in servizio unitamente alle stazioni sperimentali.
La fase II, al termine della quale e' previsto il raggiungimento degli obiettivi finali (specificati nel Riassunto esecutivo del Rapporto di progettazione tecnica di XFEL, accluso come Parte A del Documento tecnico 1) non dovra' durare oltre tre anni dalla conclusione della fase I. Conclusa la fase II, la Societa' gestisce l'esercizio dell'Impianto europeo XFEL e avvia un programma di ulteriore sviluppo dello stesso.
(4) Per "costi di costruzione" si intende la somma:
a) delle spese sostenute durante la fase preparatoria, cosi' come specificato nel Documento tecnico 5;
b) di tutte le spese sostenute durante la fase I e
c) della quota di spesa della fase II stanziata per il completamento della costruzione e della messa in servizio dei restanti ondulatori e stazioni sperimentali cosi come per le relative modifiche dell'acceleratore.
(5) I costi di costruzione dell'Impianto europeo XFEL, cosi come descritto nel Riassunto esecutivo del Rapporto di progettazione tecnica di XFEL accluso come Parte A del Documento tecnico l, non dovranno superare l'importo di
1.082 milioni di euro
prezzi di riferimento 2005.
(6) L'accluso Documento tecnico 2 riporta una tabella di previsione dell'incidenza annuale della spesa.
(7) L'Assemblea riesamina almeno una volta l'anno i costi di costruzione (inclusi i costi di messa in servizio) di consuntivo e di preventivo. Qualora dovesse ritenere in qualsiasi momento che l'acceleratore, gli ondulatori e le stazioni sperimentali rischiano di non essere portati a termine in modo soddisfacente, considerato il limite di costo di cui al precedente comma 5 e gli obiettivi specificati nel Documento tecnico 1, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dispone le necessarie misure di contenimento delle spese atte a garantire il rispetto del limite imposto.
(8) L'Assemblea puo', all'unanimita', approvare una modifica ai costi di costruzione (inclusi i costi di messa in servizio).
(9) Il Documento tecnico 2 riporta una stima dei bilanci operativi annuali comprensivi di uno stanziamento per lo sviluppo.