N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011. (17G00215)

Art. 23

Articolo 23

Invenzioni

(1) Per le invenzioni a opera del personale della Societa', la Societa' applica la legge tedesca in materia di invenzioni dei dipendenti (Gesetz über Arbeitnehmererfindungen ArbnErfG). Qualora la Societa' decida di non richiedere il brevetto in uno o piu' Stati, il dipendente autore dell'invenzione puo', con il consenso della Societa', presentare domanda di brevetto a proprio nome, a proprie spese e a proprio beneficio.
(2) Per le invenzioni ad opera del personale distaccato da uno dei Soci presso la Societa', nello svolgimento del proprio lavoro presso la stessa, si applicano le seguenti disposizioni:
a) Nel rispetto delle disposizioni di legge o contrattuali applicabili alle invenzioni dei dipendenti, il Socio che ha distaccato il dipendente in questione e' titolare di tutti i diritti sulle invenzioni ottenute esclusivamente dal dipendente distaccato.
Il Socio che ha distaccato il dipendente in questione ha il diritto di depositare domanda di brevetto in qualsiasi Stato, a proprio nome, a proprie spese e a proprio beneficio, al fine di proteggere tali invenzioni. La Societa' e gli altri Soci hanno il diritto di utilizzare le invenzioni gratuitamente, a scopo di ricerca, nonche' quello di ottenere una licenza per scopi diversi dalla ricerca a condizioni piu' favorevoli rispetto alle licenze rilasciate a terzi.
Inoltre, il Socio titolare dei diritti non puo' rifiutarsi, su richiesta di un altro Socio, di rilasciare a qualsiasi persona fisica o giuridica nello Stato o negli Stati dei Soci una licenza per scopi diversi dalla ricerca a condizioni eque e ragionevoli. Tramite accordo contrattuale tra i Soci interessati e la Societa' ovvero su decisione dell'Assemblea, si potranno individuare talune invenzioni rispetto alle quali il Socio non e' obbligato a concedere una licenza alla Societa', ad altri Soci o, su richiesta di un altro Socio, a qualsiasi persona fisica o giuridica nello Stato di detto Socio.
b) La Societa' riceve una quota degli introiti netti derivanti da tutte le licenze concesse dal titolare dei diritti per scopi diversi dalla ricerca, detta quota e' stabilita sulla base del contributo fornito, rispettivamente, dalla Societa' e dal dipendente distaccato alla realizzazione dell'invenzione.
c) All'atto di registrazione dei diritti di proprieta' intellettuale o del rilascio delle licenze, la Societa' e i Soci si consultano in caso di dubbio e si astengono dall'intraprendere azioni che potrebbero recare pregiudizio alla Societa' o ai Soci.
d) La Societa' e' titolare in esclusiva di tutti i diritti sulle invenzioni realizzate dai dipendenti distaccati da un Socio a titolo di conferimento in natura per la creazione della Societa' congiuntamente con i dipendenti della Societa' o congiuntamene con i dipendenti distaccati da altri Soci a titolo di conferimento in natura per la creazione della Societa'.
e) Nel caso di invenzioni realizzate da un dipendente distaccato da un Socio congiuntamente con dipendenti distaccati da un altro Socio, sono titolari di dette invenzioni congiunte entrambe le parti, che si impegnano a concordare di volta in volta la condivisione e lo sfruttamento congiunto dell'invenzione. A tali invenzioni si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera a).
f) La Societa' e' titolare in esclusiva di tutti i diritti sulle invenzioni realizzate dai dipendenti distaccati da un Socio congiuntamente con il personale della Societa' o congiuntamente con i dipendenti distaccati da un altro Socio a titolo di conferimento in natura per la creazione della Societa', salvo quanto diversamente stabilito tramite accordo contrattuale.
(3) In caso di invenzioni realizzate dal personale della Societa' congiuntamente con il personale di un Socio non distaccato presso la Societa', sono titolari di dette invenzioni entrambe le parti, che si impegnano a concordare di volta in volta la condivisione e lo sfruttamento congiunto dell'invenzione. Tale accordo dovrebbe rispettare le disposizioni di cui al precedente comma 2.