N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011. (17G00215)

Art. 20

Articolo 20

Variazione delle contribuzioni

(1) In caso di aumento delle contribuzioni dei Soci o in presenza di contribuzioni da parte di nuovi Soci designati dai Governi aderenti alla Convenzione, ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione stessa, detti importi sono destinati principalmente ai seguenti scopi:
a) garantire il finanziamento della configurazione iniziale dell'Impianto europeo XFEL, cosi' come descritto nella Parte B del Documento tecnico 1 della Convenzione e
b) sviluppare la configurazione iniziale con l'obiettivo di completare l'Impianto europeo XFEL, cosi' come descritto nel Rapporto di progettazione tecnica di XFEL (XFEL Technical Design Report).
(2) Una volta raggiunto quest'ultimo obiettivo, le contribuzioni aggiuntive saranno utilizzate per ridurre le quote di contribuzione degli altri Soci. Salvo diversa decisione dell'Assemblea, detta riduzione avviene in modo proporzionale alle contribuzioni confermate fino a quel momento dai singoli Soci.
(3) Qualsiasi variazione delle contribuzioni finanziarie obbliga i Soci interessati ad effettuare il corrispondente trasferimento di QUOTE o parti di esse.