Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011. (17G00215)
Art. 3
Articolo 3
La Convenzione e' modificata nel modo seguente:
1. Il preambolo e' modificato e sostituito dal seguente nuovo preambolo:
"Il Governo del Regno del Belgio,
Il Governo del Regno di Danimarca,
II Governo della Confederazione Elvetica,
Il Governo della Repubblica di Finlandia,
Il Governo della Repubblica di Francia,
Il Governo della Repubblica Federale di Germania,
Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Il Governo della Repubblica Italiana,
Il Governo del Regno di Norvegia,
Il Governo della Federazione Russa,
Il Governo del Regno dei Paesi Bassi,
Il Governo del Regno di Spagna,
Il Governo del Regno di Svezia,
Di seguito denominate le 'Parti Contraenti',
Convenuto che i Governi del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia agiranno congiuntamente in qualita' di singola Parte Contraente;
E convenuto che i Governi del Regno del Belgio e del Regno dei Paesi Bassi agiranno congiuntamente in qualita' di singola Parte Contraente;
Riconoscendo che il Governo della Federazione Russa ha aderito alla presente Convenzione come nuova Parte Contraente ai sensi del Protocollo di adesione firmato il 23 giugno 2014 e il 15 luglio 2014;
Desiderando consolidare ulteriormente la posizione dell'Europa nel mondo e intensificare la cooperazione scientifica al di la' dei confini nazionali e disciplinari;
Riconoscendo che la radiazione di sincrotrone rivestira' in futuro grande importanza in molti campi e per applicazioni industriali;
Nella speranza che altri paesi europei parteciperanno alle attivita' che essi intendono intraprendere sulla base di questa Convenzione;
Basandosi sulla fruttuosa cooperazione esistente tra scienziati europei nel contesto della Fondazione europea per la scienza e sui lavori preparatori condotti sotto i suoi auspici e in base all'Accordo firmato il 10 dicembre 1985 a Bruxelles e in considerazione del Protocollo datato 22 dicembre 1987;
Avendo deciso di promuovere la costruzione e la gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotone (ESRF) che ospita una sorgente di raggi X ad elevata performance ad uso della comunita' scientifica;
Hanno concordato quanto segue:"
2. L'articolo 6 (3) e' sostituito dal seguente nuovo articolo 6 (3):
"3. I Membri della Societa' contribuiranno ai costi operativi al netto dell'imposta sul valore aggiunto nelle seguenti percentuali:
27,5 percento per i Membri della Repubblica di Francia (incluso un sito premium del 2 percento),
24 percento per i Membri della Repubblica Federale di Germania, 13,2 percento per i Membri della Repubblica Italiana,
10,5 percento per i Membri del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
6 percento per i Membri della Federazione Russa,
5,8 percento per i Membri del Regno del Belgio e del Regno dei Paesi Bassi,
5 percento per i Membri del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia,
4 percento per i Membri del Regno di Spagna,
4 percento per i Membri della Confederazione Elvetica.
Saranno applicati aumenti delle contribuzioni da parte delle Parti Contraenti o di contributi dai Governi che aderiscano a questa Convenzione ai sensi dell'articolo 12 per ridurre il contributo dei Membri della Repubblica di Francia al 26 percento e, dopo aver raggiunto questo livello, per ridurre i contributi dei Membri di ogni Parte Contraente di un ammontare proporzionale al loro contributo attuale, tranne per il fatto che il contributo dei Membri di qualunque Parte Contraente non sara' ridotto sotto il 4 percento".
La Convenzione e' modificata nel modo seguente:
1. Il preambolo e' modificato e sostituito dal seguente nuovo preambolo:
"Il Governo del Regno del Belgio,
Il Governo del Regno di Danimarca,
II Governo della Confederazione Elvetica,
Il Governo della Repubblica di Finlandia,
Il Governo della Repubblica di Francia,
Il Governo della Repubblica Federale di Germania,
Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Il Governo della Repubblica Italiana,
Il Governo del Regno di Norvegia,
Il Governo della Federazione Russa,
Il Governo del Regno dei Paesi Bassi,
Il Governo del Regno di Spagna,
Il Governo del Regno di Svezia,
Di seguito denominate le 'Parti Contraenti',
Convenuto che i Governi del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia agiranno congiuntamente in qualita' di singola Parte Contraente;
E convenuto che i Governi del Regno del Belgio e del Regno dei Paesi Bassi agiranno congiuntamente in qualita' di singola Parte Contraente;
Riconoscendo che il Governo della Federazione Russa ha aderito alla presente Convenzione come nuova Parte Contraente ai sensi del Protocollo di adesione firmato il 23 giugno 2014 e il 15 luglio 2014;
Desiderando consolidare ulteriormente la posizione dell'Europa nel mondo e intensificare la cooperazione scientifica al di la' dei confini nazionali e disciplinari;
Riconoscendo che la radiazione di sincrotrone rivestira' in futuro grande importanza in molti campi e per applicazioni industriali;
Nella speranza che altri paesi europei parteciperanno alle attivita' che essi intendono intraprendere sulla base di questa Convenzione;
Basandosi sulla fruttuosa cooperazione esistente tra scienziati europei nel contesto della Fondazione europea per la scienza e sui lavori preparatori condotti sotto i suoi auspici e in base all'Accordo firmato il 10 dicembre 1985 a Bruxelles e in considerazione del Protocollo datato 22 dicembre 1987;
Avendo deciso di promuovere la costruzione e la gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotone (ESRF) che ospita una sorgente di raggi X ad elevata performance ad uso della comunita' scientifica;
Hanno concordato quanto segue:"
2. L'articolo 6 (3) e' sostituito dal seguente nuovo articolo 6 (3):
"3. I Membri della Societa' contribuiranno ai costi operativi al netto dell'imposta sul valore aggiunto nelle seguenti percentuali:
27,5 percento per i Membri della Repubblica di Francia (incluso un sito premium del 2 percento),
24 percento per i Membri della Repubblica Federale di Germania, 13,2 percento per i Membri della Repubblica Italiana,
10,5 percento per i Membri del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
6 percento per i Membri della Federazione Russa,
5,8 percento per i Membri del Regno del Belgio e del Regno dei Paesi Bassi,
5 percento per i Membri del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia,
4 percento per i Membri del Regno di Spagna,
4 percento per i Membri della Confederazione Elvetica.
Saranno applicati aumenti delle contribuzioni da parte delle Parti Contraenti o di contributi dai Governi che aderiscano a questa Convenzione ai sensi dell'articolo 12 per ridurre il contributo dei Membri della Repubblica di Francia al 26 percento e, dopo aver raggiunto questo livello, per ridurre i contributi dei Membri di ogni Parte Contraente di un ammontare proporzionale al loro contributo attuale, tranne per il fatto che il contributo dei Membri di qualunque Parte Contraente non sara' ridotto sotto il 4 percento".