Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011. (17G00215)
Art. 12
Articolo 12
Procedura di voto, deliberazioni
(1) Per ciascun euro (uno) di capitale sociale detenuto, il titolare ha diritto a un voto. Ciascun Socio puo' esprimere tutti i propri voti esclusivamente con voto unico e indivisibile, espresso dai delegati appositamente designati dal Socio in questione. I Soci nominati da una singola Parte contraente possono esprimere i propri voti esclusivamente in solido, con voto unico e indivisibile.
(2) Per "maggioranza semplice" si intende il 50% del capitale sociale, a condizione che i Soci che esprimono parere contrario non rappresentino piu' della meta' delle Parti contraenti.
(3) Per "maggioranza qualificata" si intende almeno il 77% del capitale sociale, a condizione che i Soci che esprimono parere contrario non rappresentino piu' della meta' delle Parti contraenti. (4) Per "unanimita'" si intende almeno il 90% del capitale sociale e nessun voto contrario, a condizione che tutti i Soci abbiano avuto la possibilita' di votare.
Procedura di voto, deliberazioni
(1) Per ciascun euro (uno) di capitale sociale detenuto, il titolare ha diritto a un voto. Ciascun Socio puo' esprimere tutti i propri voti esclusivamente con voto unico e indivisibile, espresso dai delegati appositamente designati dal Socio in questione. I Soci nominati da una singola Parte contraente possono esprimere i propri voti esclusivamente in solido, con voto unico e indivisibile.
(2) Per "maggioranza semplice" si intende il 50% del capitale sociale, a condizione che i Soci che esprimono parere contrario non rappresentino piu' della meta' delle Parti contraenti.
(3) Per "maggioranza qualificata" si intende almeno il 77% del capitale sociale, a condizione che i Soci che esprimono parere contrario non rappresentino piu' della meta' delle Parti contraenti. (4) Per "unanimita'" si intende almeno il 90% del capitale sociale e nessun voto contrario, a condizione che tutti i Soci abbiano avuto la possibilita' di votare.