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Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011. (17G00215)

Art. 1


PROTOCOLLO

di adesione del Governo della Federazione Russa
alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del
laboratorio europeo di radiazione di sincrotone (ESRF),

Il Governo del Regno del Belgio,
Il Governo del Regno di Danimarca,
Il Governo della Confederazione Elvetica,
Il Governo della Repubblica di Finlandia,
Il Governo della Repubblica di' Francia,
Il Governo della Repubblica Federale di Germania,
Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, II Governo della Repubblica Italiana,
Il Governo del Regno di Norvegia,
II Governo del Regno dei Paesi Bassi,
Il Governo del Regno di Spagna,
Il Governo del Regno di Svezia,
di seguito denominate le 'Parti Contraenti', firmatari a Parigi della Convenzione sulla costruzione e sulla gestione dell "European Synchrotron Radiation Facility" il 16 dicembre 1988 (fatta eccezione per il Governo del Regno dei Paesi Bassi che l'ha firmata il 9 dicembre 1991) di seguito denominata la Convenzione,

da un lato,

e il Governo della Federazione Russa,

dall'altro,

Considerato che le Parti Contraenti, come stabilito nel preambolo della Convenzione, nutrono la speranza che altri paesi europei parteciperanno alle attivita' che intendono intraprendere insieme nell'ambito di questa Convenzione,
Considerato che il Consiglio della Societa' "European Synchrotron Radiation Facility" (di seguito denominato la Societa'), a ottobre 2011 ha approvato all'unanimita', conformemente alla Convenzione, la proposta di invitare la Federazione Russa ad aderire alla Convenzione alle medesime condizioni delle Parti Contraenti,
Considerato che il Consiglio della Societa' il 18 giugno 2012 ha adottato all'unanimita' una Risoluzione ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione con la quale si offriva alla Federazione Russa una quota proprietaria del 6 percento della Societa' e si accettava un contributo una tantum di dieci milioni di euro (10.000.000 di euro) dalla Federazione Russa come indennita' per i costi di costruzione, Considerato che una quota di capitale del 6 percento della Societa' corrisponde a un contributo annuale al budget della Societa' di cinque milioni duecentosessantunomila euro (5.261,000 euro) ai prezzi del 2012,

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione, il Governo della Federazione Russa aderisce alla Convenzione in qualita' di Parte Contraente grazie all'acquisizione del 6 percento delle quote della Societa', corrispondenti a una quota del 6 percento di proprieta' della Societa'.