Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011. (17G00215)
Art. 10
Articolo 10
Proprieta' intellettuale
(1) Conformemente agli obiettivi della presente Convenzione, il termine "proprieta' intellettuale" e' inteso ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale del 14 luglio 1967.
(2) Per quanto concerne gli aspetti relativi alla proprieta' intellettuale, i rapporti fra le Parti contraenti sono disciplinati dalla legislazione nazionale degli Stati Parte della Convenzione e dalle corrispondenti disposizioni degli Accordi di cooperazione scientifica e tecnologica fra la Comunita' europea e le Parti contraenti non appartenenti all'UE.
Proprieta' intellettuale
(1) Conformemente agli obiettivi della presente Convenzione, il termine "proprieta' intellettuale" e' inteso ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale del 14 luglio 1967.
(2) Per quanto concerne gli aspetti relativi alla proprieta' intellettuale, i rapporti fra le Parti contraenti sono disciplinati dalla legislazione nazionale degli Stati Parte della Convenzione e dalle corrispondenti disposizioni degli Accordi di cooperazione scientifica e tecnologica fra la Comunita' europea e le Parti contraenti non appartenenti all'UE.