Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011. (17G00215)
Art. 15
Articolo 15
Durata
(1) La presente Convenzione ha una durata iniziale fino al 31 dicembre 2026. Dopo tale data la Convenzione resta in vigore per successivi periodi di cinque anni, con una riconferma dell'indirizzo scientifico e tecnico dell'Impianto europeo XFEL, accordata per ogni nuovo quinquennio sulla base di un documento di revisione approvato dall'Assemblea della Societa'.
(2) Una Parte contraente puo' recedere dalla presente Convenzione con preavviso di tre anni da notificarsi al Governo della Repubblica Federale di Germania. Il recesso puo' avere effetto esclusivamente alla data del 31 dicembre 2026 ovvero allo scadere di ogni successivo quinquennio.
(3) La Convenzione rimane in vigore per le restanti Parti contraenti. Le condizioni e gli effetti del recesso dalla Convenzione di una delle Parti contraenti, in particolare relativamente alla partecipazione della stessa ai costi di smantellamento dell'impianto e degli edifici della Societa' e alla copertura di eventuali perdite, sono concordati dalle Parti contraenti prima che il recesso di detta Parte contraente abbia effetto.
Durata
(1) La presente Convenzione ha una durata iniziale fino al 31 dicembre 2026. Dopo tale data la Convenzione resta in vigore per successivi periodi di cinque anni, con una riconferma dell'indirizzo scientifico e tecnico dell'Impianto europeo XFEL, accordata per ogni nuovo quinquennio sulla base di un documento di revisione approvato dall'Assemblea della Societa'.
(2) Una Parte contraente puo' recedere dalla presente Convenzione con preavviso di tre anni da notificarsi al Governo della Repubblica Federale di Germania. Il recesso puo' avere effetto esclusivamente alla data del 31 dicembre 2026 ovvero allo scadere di ogni successivo quinquennio.
(3) La Convenzione rimane in vigore per le restanti Parti contraenti. Le condizioni e gli effetti del recesso dalla Convenzione di una delle Parti contraenti, in particolare relativamente alla partecipazione della stessa ai costi di smantellamento dell'impianto e degli edifici della Societa' e alla copertura di eventuali perdite, sono concordati dalle Parti contraenti prima che il recesso di detta Parte contraente abbia effetto.