Esecuzione della Convenzione di estradizione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928. (030U0521)
Art. 9
Art. 9.
Nei casi di urgenza si potra' concedere l'arresto provvisorio sempreche' gli agenti diplomatici o consolari dello Stato richiedente offrano di presentare in tempo debito i documenti dei quali all'articolo precedente e assicurino che l'arresto o la detenzione dell'imputato e' stata decretata dal giudice competente e per il delitto che gli si imputa.
L'arrestato provvisoriamente sara' liberato se, entro novanta giorni contati dalla data dell'arresto inclusiva, non sia stata regolarizzata la domanda di estradizione allo Stato richiesto mediante la presentazione dei documenti occorrenti.
La cessazione dell'arresto provvisorio non impedira' che il procedimento di estradizione segua il suo corso, qualora la domanda e i documenti pervengano in seguito. Tuttavia non potra' arrestarsi di nuovo la persona reclamata se non dopo che l'estradizione sia stata concessa e al solo scopo di effettuarne la consegna.