Esecuzione della Convenzione di estradizione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928. (030U0521)
Art. 15
Art. 15.
Nella materia penale l'Autorita' giudiziaria di uno degli Stati contraenti potra' domandare all'Autorita' giudiziaria dell'altro Stato, per rogatoria, qualsiasi atto istruttorio ovvero la comunicazione del corpo del reato o di documenti che si trovino in possesso dello Stato richiesto.
Verra' dato corso alla domanda purche' non vi si oppongano considerazioni particolari e con l'obbligo di restituire cose e documenti nel piu' breve termine possibile.