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Esecuzione della Convenzione di estradizione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928. (030U0521)

Art. 13


Art. 13.

Il permesso di transito nei territori delle Alte Parti contraenti di persona non appartenente al Paese di transito e consegnata da un altro, sara' concesso su domanda presentata a norma dell'art. 8 della presente Convenzione.

Il permesso sara' dato con provvedimento dell'Autorita' competente del Paese richiesto del transito, omessa qualsiasi formalita' giudiziaria, purche' non si tratti di reato per il quale e' vietata l'estradizione a termini dell'art. 4 o non vi si oppongano particolari circostanze.

Il transito del detenuto si effettuera' sotto la sorveglianza di agenti del Paese richiesto, i quali, cosi' come le Autorita' del medesimo, presteranno a quelli dello Stato richiedente l'aiuto che loro occorresse.