Esecuzione della Convenzione di estradizione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928. (030U0521)
Art. 12
Art. 12.
Il denaro, come anche gli oggetti e documenti che si trovassero in possesso dell'estradato al momento dell'arresto o appartenenti allo stesso che si trovassero in possesso di terzi, saranno sequestrati e consegnati, previo inventario, alla persona designata dal Governo richiedente, anche quando l'estradizione non abbia potuto effettuarsi per la fuga o la morte del delinquente.
Tuttavia i diritti dei terzi sugli oggetti e documenti saranno debitamente rispettati.