Esecuzione della Convenzione di estradizione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928. (030U0521)
Art. 10
Art. 10.
La persona la cui estradizione fosse stata concessa non potra' essere giudicata in contradittorio o sottoposta alla espiazione della pena per altri delitti o contravvenzioni commessi prima della consegna, salvo nei casi seguenti:
1° se lo Stato che ha concessa l'estradizione presti, su domanda, il suo consenso;
2° se l'estradato chiede di essere giudicato o di essere ammesso a scontare la pena, nel qual caso la domanda sara' comunicata al Governo che lo ha consegnato;
3° se l'estradato, espiata la pena, oppure assolto per il reato che motivo' la sua estradizione, rimanga nel territorio dello Stato richiedente per oltre trenta giorni.