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Esecuzione della Convenzione di estradizione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928. (030U0521)

Art. 17


Art. 17.

Se in un processo penale fosse necessaria la comparizione personale di un testimonio o di un interprete, la trasmissione dell'atto di citazione dell'Autorita' giudiziaria sara' fatta per via diplomatica.

Le spese per la comparizione saranno a carico dello Stato richiedente, il quale indichera' approssimativamente la somma che sara' corrisposta a titolo di spese di viaggio e di soggiorno, nonche' l'ammontare dell'anticipazione che, a mezzo dei suoi agenti diplomatici e consolari, intenda fare al testimonio od al perito sulla somma complessiva.

Il testimonio o il perito, di qualsiasi nazionalita', che in forza di questo articolo debba comparire innanzi l'Autorita' giudiziaria dello Stato richiedente, non potra' essere processato o arrestato per fatti e condanne anteriori, ne' come partecipe ai fatti che motivarono il procedimento nel quale e' stata ordinata la testimonianza o perizia, durante il tempo occorrente a questo fine e a tornare nel territorio dello Stato richiesto. In ogni caso la sua comparizione innanzi la detta Autorita' dovra' essere volontaria.