Esecuzione della Convenzione di estradizione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928. (030U0521)
Art. 8
Art. 8.
La domanda di estradizione dovra' farsi sempre per via diplomatica.
L'estradizione sara' concessa in base ad una sentenza di condanna anche in contumacia o a un decreto e mandato di cattura o documento equivalente emanati dal giudice competente che dovranno contenere indicazione circostanziata del fatto imputato e delle disposizioni di legge che lo qualificano e lo puniscono.
I documenti predetti saranno rimessi in copia autentica debitamente legalizzata e rilasciata nelle forme prescritte dalle leggi dello Stato richiedente, insieme con una copia egualmente legalizzata delle leggi applicabili ed applicate e, possibilmente, con i contrassegni personali, la fotografia della persona reclamata e qualsiasi altra indicazione atta ad accertare la sua identita'.
La domanda e i documenti saranno redatti nella lingua ufficiale dello Stato richiedente.