Esecuzione della Convenzione di estradizione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928. (030U0521)
Art. 2
Art. 2.
L'estradizione sara' concessa per gli autori, complici e favoreggiatori di delitti comuni, cosi' consumati come mancati o tentati, eccettuati quelli indicati nei quattro primi numeri dell'art. 4, per i quali sia stata applicata una pena restrittiva della liberta' personale non inferiore di sei mesi o pei quali, secondo la legge dello Stato richiedente, puo' essere applicata una pena restrittiva della liberta' personale non minore ad un anno.
Il fatto deve essere punibile secondo la legge dello Stato richiedente e dello Stato richiesto.
Se al delitto principale sia connesso altro delitto o contravvenzione punito o punibile con pene inferiori a quelle enunciate, l'estradizione potra' essere estesa anche a tale delitto o contravvenzione.