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Esecuzione della Convenzione di estradizione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928. (030U0521)

Art. 1.



Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di estradizione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928.

Art. 2.



La presente legge entrera' in vigore trenta giorni dopo lo scambio delle ratifiche della Convenzione di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Grandi - Rocco.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Convenzione

Art. 1


Convenzione di estradizione fra l'Italia e Cuba.

Sua Maesta' il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Cuba, desiderando di concludere di comune accordo una convenzione per regolare la reciproca estradizione dei delinquenti, hanno nominato a questo effetto per loro plenipotenziari

Sua Maesta' il Re d'Italia

il Nobile Guglielmo Vivaldi, commendatore degli Ordini della Corona d'Italia e della Stella d'Italia, cavaliere ufficiale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro ecc. ecc., suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario presso la Repubblica di Cuba.

Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Cuba

S. E. Francesco Maria Fernandez, Segretario di sanita' e beneficenza e Segretario di Stato ad interim della Repubblica di Cuba.

I quali, dopo essersi reciprocamente comunicati i loro rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1.

Le Alte Parti contraenti si impegnano ad arrestare e a consegnarsi reciprocamente le persone che sottoposte a processo o condannate dalla Autorita' giudiziaria competente di uno dei due Paesi, per alcuno dei delitti indicati nel seguente articolo, si trovino nel territorio dell'altro.

Art. 2


Art. 2.

L'estradizione sara' concessa per gli autori, complici e favoreggiatori di delitti comuni, cosi' consumati come mancati o tentati, eccettuati quelli indicati nei quattro primi numeri dell'art. 4, per i quali sia stata applicata una pena restrittiva della liberta' personale non inferiore di sei mesi o pei quali, secondo la legge dello Stato richiedente, puo' essere applicata una pena restrittiva della liberta' personale non minore ad un anno.

Il fatto deve essere punibile secondo la legge dello Stato richiedente e dello Stato richiesto.

Se al delitto principale sia connesso altro delitto o contravvenzione punito o punibile con pene inferiori a quelle enunciate, l'estradizione potra' essere estesa anche a tale delitto o contravvenzione.

Art. 3


Art. 3.

Non e' ammessa l'estradizione del proprio cittadino.

Art. 4


Art. 4.

L'estradizione non sara' concessa:

1° pei delitti commessi nel territorio dello Stato richiesto;

2° pei delitti previsti esclusivamente nelle leggi sulla stampa;
3° pei delitti d'ordine esclusivamente militare, cioe', quando il fatto non sarebbe punito per altre leggi che per quelle militari;

4° per i delitti politici o per fatti connessi a tali delitti.

Non sara' considerato come delitto politico ne' fatto connesso a tale delitto:

a) l'attentato contro la vita e la sicurezza personale di un Capo di Stato o dei membri della sua famiglia;

b) i delitti che siano stati determinati da un motivo di indole non politica.

Inoltre, salvo le particolari circostanze del fatto, non sara' considerato politico ogni attentato, anche se diretto contro la collettivita', che ponga in pericolo la vita umana o la sicurezza personale o la proprieta'.

L'estradizione puo' essere rifiutata se le Autorita' dello Stato richiesto sono competenti secondo le proprie leggi a giudicare il delitto.

Art. 5


Art. 5.

L'estradizione non sara' concessa se l'azione penale o la condanna siano prescritte secondo le leggi dello Stato richiesto.

Art. 6


Art. 6.

Se contro la persona di cui si chiede l'estradizione fosse in corso un procedimento penale o se la persona suddetta fosse detenuta per altro reato commesso nello Stato dove si trova, la sua consegna si differira' sino a che il procedimento non sia terminato, e in caso di condanna fino alla espiazione della pena.

Tuttavia se secondo le leggi dello Stato richiedente sia prossima a verificarsi la prescrizione dell'azione penale, o se il ritardo nella consegna possa cagionare grave danno al normale svolgimento del processo, sara' concessa la consegna temporanea, a meno che considerazioni speciali vi si oppongano, con l'obbligo di restituire l'estradato non appena sia terminato il procedimento sul territorio del Paese richiedente.

La richiesta di consegna dovra' essere accompagnata nel primo dei due casi cui si riferisce il precedente capoverso da copia autentica legalizzata delle disposizioni di legge che statuiscono la indicata prescrizione dell'azione penale; e la consegna si concedera' soltanto se non vi sara' opposizione da parte dell'Autorita' giudiziaria o di altra Autorita' a disposizione delle quali si trovasse la persona oggetto della richiesta di estradizione.

Art. 7


Art. 7.

Se la persona reclamata da una delle Alte Parti contraenti e' reclamata da altri Stati per il medesimo delitto, sara' preferita la domanda dello Stato nel territorio del quale il delitto e' stato commesso.

Se si tratti di delitti diversi, commessi in Stati diversi, si dara' la preferenza alla domanda concernente il delitto che, a giudizio dello Stato richiesto, sia piu' grave.

Se i reati fossero della stessa gravita', sara' preferita la domanda di data anteriore.

Tuttavia se uno degli Stati richiedenti e' il Paese al quale appartiene la persona oggetto della domanda di estradizione, la preferenza per uno dei titoli indicati nel primo e secondo capoverso del presente articolo gli sara' data soltanto a condizione che le sue leggi gli permettano di procedere contro l'estradando per i delitti commessi negli altri Stati.

La preferenza stabilita nei precedenti capoversi non avra' effetto se il Paese richiesto sia obbligato in forza di trattato anteriore a darla in maniera diversa.

Art. 8


Art. 8.

La domanda di estradizione dovra' farsi sempre per via diplomatica.

L'estradizione sara' concessa in base ad una sentenza di condanna anche in contumacia o a un decreto e mandato di cattura o documento equivalente emanati dal giudice competente che dovranno contenere indicazione circostanziata del fatto imputato e delle disposizioni di legge che lo qualificano e lo puniscono.

I documenti predetti saranno rimessi in copia autentica debitamente legalizzata e rilasciata nelle forme prescritte dalle leggi dello Stato richiedente, insieme con una copia egualmente legalizzata delle leggi applicabili ed applicate e, possibilmente, con i contrassegni personali, la fotografia della persona reclamata e qualsiasi altra indicazione atta ad accertare la sua identita'.

La domanda e i documenti saranno redatti nella lingua ufficiale dello Stato richiedente.

Art. 9


Art. 9.

Nei casi di urgenza si potra' concedere l'arresto provvisorio sempreche' gli agenti diplomatici o consolari dello Stato richiedente offrano di presentare in tempo debito i documenti dei quali all'articolo precedente e assicurino che l'arresto o la detenzione dell'imputato e' stata decretata dal giudice competente e per il delitto che gli si imputa.

L'arrestato provvisoriamente sara' liberato se, entro novanta giorni contati dalla data dell'arresto inclusiva, non sia stata regolarizzata la domanda di estradizione allo Stato richiesto mediante la presentazione dei documenti occorrenti.

La cessazione dell'arresto provvisorio non impedira' che il procedimento di estradizione segua il suo corso, qualora la domanda e i documenti pervengano in seguito. Tuttavia non potra' arrestarsi di nuovo la persona reclamata se non dopo che l'estradizione sia stata concessa e al solo scopo di effettuarne la consegna.

Art. 10


Art. 10.

La persona la cui estradizione fosse stata concessa non potra' essere giudicata in contradittorio o sottoposta alla espiazione della pena per altri delitti o contravvenzioni commessi prima della consegna, salvo nei casi seguenti:

1° se lo Stato che ha concessa l'estradizione presti, su domanda, il suo consenso;

2° se l'estradato chiede di essere giudicato o di essere ammesso a scontare la pena, nel qual caso la domanda sara' comunicata al Governo che lo ha consegnato;

3° se l'estradato, espiata la pena, oppure assolto per il reato che motivo' la sua estradizione, rimanga nel territorio dello Stato richiedente per oltre trenta giorni.

Art. 11


Art. 11.

La persona concessa in estradizione non potra', per reati commessi prima della sua consegna, essere estradata ad un terzo Stato se non nei casi seguenti:

1° se l'estradato domandi di essere consegnato, nel qual caso la domanda sara' comunicata al Governo che lo ha estradato;

2° se lo Stato che ha concessa l'estradizione consenta alla riestradizione.

Art. 12


Art. 12.

Il denaro, come anche gli oggetti e documenti che si trovassero in possesso dell'estradato al momento dell'arresto o appartenenti allo stesso che si trovassero in possesso di terzi, saranno sequestrati e consegnati, previo inventario, alla persona designata dal Governo richiedente, anche quando l'estradizione non abbia potuto effettuarsi per la fuga o la morte del delinquente.

Tuttavia i diritti dei terzi sugli oggetti e documenti saranno debitamente rispettati.

Art. 13


Art. 13.

Il permesso di transito nei territori delle Alte Parti contraenti di persona non appartenente al Paese di transito e consegnata da un altro, sara' concesso su domanda presentata a norma dell'art. 8 della presente Convenzione.

Il permesso sara' dato con provvedimento dell'Autorita' competente del Paese richiesto del transito, omessa qualsiasi formalita' giudiziaria, purche' non si tratti di reato per il quale e' vietata l'estradizione a termini dell'art. 4 o non vi si oppongano particolari circostanze.

Il transito del detenuto si effettuera' sotto la sorveglianza di agenti del Paese richiesto, i quali, cosi' come le Autorita' del medesimo, presteranno a quelli dello Stato richiedente l'aiuto che loro occorresse.

Art. 14


Art. 14.

Le spese occasionate dalla domanda di estradizione sul territorio dello Stato richiesto sono a carico di questo ultimo: quelle del transito sono a carico del Paese richiedente.

Art. 15


Art. 15.

Nella materia penale l'Autorita' giudiziaria di uno degli Stati contraenti potra' domandare all'Autorita' giudiziaria dell'altro Stato, per rogatoria, qualsiasi atto istruttorio ovvero la comunicazione del corpo del reato o di documenti che si trovino in possesso dello Stato richiesto.

Verra' dato corso alla domanda purche' non vi si oppongano considerazioni particolari e con l'obbligo di restituire cose e documenti nel piu' breve termine possibile.

Art. 16


Art. 16.

La trasmissione delle rogatorie si fara' per via diplomatica. Esse saranno redatte nella lingua ufficiale dello Stato richiedente.

Art. 17


Art. 17.

Se in un processo penale fosse necessaria la comparizione personale di un testimonio o di un interprete, la trasmissione dell'atto di citazione dell'Autorita' giudiziaria sara' fatta per via diplomatica.

Le spese per la comparizione saranno a carico dello Stato richiedente, il quale indichera' approssimativamente la somma che sara' corrisposta a titolo di spese di viaggio e di soggiorno, nonche' l'ammontare dell'anticipazione che, a mezzo dei suoi agenti diplomatici e consolari, intenda fare al testimonio od al perito sulla somma complessiva.

Il testimonio o il perito, di qualsiasi nazionalita', che in forza di questo articolo debba comparire innanzi l'Autorita' giudiziaria dello Stato richiedente, non potra' essere processato o arrestato per fatti e condanne anteriori, ne' come partecipe ai fatti che motivarono il procedimento nel quale e' stata ordinata la testimonianza o perizia, durante il tempo occorrente a questo fine e a tornare nel territorio dello Stato richiesto. In ogni caso la sua comparizione innanzi la detta Autorita' dovra' essere volontaria.

Art. 18


Art. 18.

Le notificazioni e le rogatorie saranno eseguite in conformita' delle leggi del Paese richiesto.

Le spese relative sono a carico del Paese medesimo tranne quelle accennate per l'esecuzione di perizie, che sono a carico dello Stato richiedente.

Art. 19


Art. 19.

La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati al piu' presto possibile nella citta' di Avana.

Essa andra' in vigore trenta giorni dopo lo scambio delle ratifiche e restera' in vigore un anno dal giorno in cui una delle Alte Parti contraenti notifichera' all'altra il suo proposito che i suoi effetti debbono cessare.

In fede di che i rispettivi plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Avana il giorno quattro di ottobre del mille novecento ventotto.

F.to Guglielmo Vivaldi (L. S.)
F.to F. M. Fernadez (L. S).

Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:

p. Il Ministro per gli affari esteri:
Fani.