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Esecuzione della Convenzione di estradizione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928. (030U0521)

Art. 4


Art. 4.

L'estradizione non sara' concessa:

1° pei delitti commessi nel territorio dello Stato richiesto;

2° pei delitti previsti esclusivamente nelle leggi sulla stampa;
3° pei delitti d'ordine esclusivamente militare, cioe', quando il fatto non sarebbe punito per altre leggi che per quelle militari;

4° per i delitti politici o per fatti connessi a tali delitti.

Non sara' considerato come delitto politico ne' fatto connesso a tale delitto:

a) l'attentato contro la vita e la sicurezza personale di un Capo di Stato o dei membri della sua famiglia;

b) i delitti che siano stati determinati da un motivo di indole non politica.

Inoltre, salvo le particolari circostanze del fatto, non sara' considerato politico ogni attentato, anche se diretto contro la collettivita', che ponga in pericolo la vita umana o la sicurezza personale o la proprieta'.

L'estradizione puo' essere rifiutata se le Autorita' dello Stato richiesto sono competenti secondo le proprie leggi a giudicare il delitto.