Esecuzione della Convenzione di estradizione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928. (030U0521)
Art. 18
Art. 18.
Le notificazioni e le rogatorie saranno eseguite in conformita' delle leggi del Paese richiesto.
Le spese relative sono a carico del Paese medesimo tranne quelle accennate per l'esecuzione di perizie, che sono a carico dello Stato richiedente.