Esecuzione della Convenzione di estradizione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928. (030U0521)
Art. 19
Art. 19.
La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati al piu' presto possibile nella citta' di Avana.
Essa andra' in vigore trenta giorni dopo lo scambio delle ratifiche e restera' in vigore un anno dal giorno in cui una delle Alte Parti contraenti notifichera' all'altra il suo proposito che i suoi effetti debbono cessare.
In fede di che i rispettivi plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto in Avana il giorno quattro di ottobre del mille novecento ventotto.
F.to Guglielmo Vivaldi (L. S.)
F.to F. M. Fernadez (L. S).
Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
p. Il Ministro per gli affari esteri:
Fani.