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Esecuzione della Convenzione di estradizione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928. (030U0521)

Art. 14


Art. 14.

Le spese occasionate dalla domanda di estradizione sul territorio dello Stato richiesto sono a carico di questo ultimo: quelle del transito sono a carico del Paese richiedente.