Esecuzione della Convenzione di estradizione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928. (030U0521)
Art. 14
Art. 14.
Le spese occasionate dalla domanda di estradizione sul territorio dello Stato richiesto sono a carico di questo ultimo: quelle del transito sono a carico del Paese richiedente.