Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazione Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. (16G00170)
Art. 24
Articolo 24
Entrata in vigore e durata
1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le Parti si saranno scambiate gli strumenti di ratifica o di approvazione.
L'accordo tra l'Agenzia Spaziale Europea e la Repubblica Italiana sull'Istituto Europeo di Ricerche Spaziali concluso il 14 gennaio 1993 e' da ritenersi abrogato dal presente Accordo dalla data della sua entrata in vigore.
2. Salvo in caso di cessazione anticipata ai sensi dell'Articolo 26, il presente Accordo restera' in vigore fino a quando l'Agenzia possieda, gestisca o utilizzi una o piu' sedi nel territorio italiano.
Entrata in vigore e durata
1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le Parti si saranno scambiate gli strumenti di ratifica o di approvazione.
L'accordo tra l'Agenzia Spaziale Europea e la Repubblica Italiana sull'Istituto Europeo di Ricerche Spaziali concluso il 14 gennaio 1993 e' da ritenersi abrogato dal presente Accordo dalla data della sua entrata in vigore.
2. Salvo in caso di cessazione anticipata ai sensi dell'Articolo 26, il presente Accordo restera' in vigore fino a quando l'Agenzia possieda, gestisca o utilizzi una o piu' sedi nel territorio italiano.