Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazione Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. (16G00170)
Art. 3
Articolo 3
Sede dell'ESRIN
1. Ai sensi dei contratti di superficie della sede dell'ESRIN, l'Italia ha concesso all'Agenzia il diritto di edificare su un Terreno per lo svolgimento delle proprie attivita' ufficiali in Italia.
Ogni eventuale integrazione, rinnovo o modifica avverranno nel rispetto delle disposizioni degli stessi e ne costituiranno automaticamente parte integrante.
2. L'Allegato I lettera a) e lettera b) del presente Accordo definiscono rispettivamente l'ubicazione e l'estensione del Terreno della Sede dell'ESRIN. Per quanto attiene all'estensione, l'Italia adottera' ogni necessario provvedimento affinche' essa avvenga a condizioni non meno favorevoli di quelle applicabili al luogo della Sede dell'ESRIN ai sensi del presente Accordo.
3. L'Agenzia versera' all'Italia un canone annuale di 1 euro per l'utilizzo del Terreno.
Sede dell'ESRIN
1. Ai sensi dei contratti di superficie della sede dell'ESRIN, l'Italia ha concesso all'Agenzia il diritto di edificare su un Terreno per lo svolgimento delle proprie attivita' ufficiali in Italia.
Ogni eventuale integrazione, rinnovo o modifica avverranno nel rispetto delle disposizioni degli stessi e ne costituiranno automaticamente parte integrante.
2. L'Allegato I lettera a) e lettera b) del presente Accordo definiscono rispettivamente l'ubicazione e l'estensione del Terreno della Sede dell'ESRIN. Per quanto attiene all'estensione, l'Italia adottera' ogni necessario provvedimento affinche' essa avvenga a condizioni non meno favorevoli di quelle applicabili al luogo della Sede dell'ESRIN ai sensi del presente Accordo.
3. L'Agenzia versera' all'Italia un canone annuale di 1 euro per l'utilizzo del Terreno.