N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazione Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. (16G00170)

Art. 13

Articolo 13
Veicoli dell'Agenzia

1. L'Agenzia sara' esente dall'imposta sul valore aggiunto, da dazi e da ogni altro diritto relativamente all'acquisto e all'importazione di veicoli, e relativi pezzi di ricambio, destinati all'uso istituzionale. Per i detti veicoli, che saranno immatricolati con serie speciali, l'Agenzia beneficiera' inoltre dell'esenzione delle tasse automobilistiche. I carburanti e i lubrificanti occorrenti per detti veicoli potranno essere acquistati o importati in regime di esenzione fiscale nei limiti dei contingenti stabiliti per le altre organizzazioni internazionali gia' presenti in Italia.
2. I veicoli importati in regime di esenzione fiscale alle condizioni di cui al paragrafo 1 non potranno essere venduti o trasferiti a terzi, a titolo oneroso o meno, senza che sia stata precedentemente ottenuta l'autorizzazione delle autorita' italiane e senza che siano state pagate le imposte, le tariffe e i dazi ad essi afferenti. Nei casi in cui dette imposte, tariffe e dazi fossero stabiliti in base al valore delle merci, essi saranno calcolati sulla base del valore al momento del trasferimento, e sara' applicata la tariffa in vigore a quella data.