N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazione Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. (16G00170)

Art. 1

ACCORDO
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E
L'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA
SULLE STRUTTURE DELL'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA IN ITALIA

La Repubblica Italiana (qui di seguito denominata "Italia")
e
L'Agenzia Spaziale Europea (qui di seguito denominata "l'Agenzia"), denominate inoltre, singolarmente, "la Parte" e, collettivamente, "le Parti",
CONSIDERATA la Convenzione istitutiva di una Agenzia Spaziale Europea (in appresso denominata "la Convenzione"), firmata il 30 maggio 1975 ed entrata in vigore il 30 ottobre 1980;
CONSIDERATI l'Accordo del 14 gennaio 1993 tra l'Italia e l'Agenzia Spaziale Europea sull'insediamento dell'Agenzia Spaziale Europea in Frascati e i relativi accordi in vigore;
CONSIDERATO il contratto di superficie dell'ESRIN di cui all'Articolo 1 c) qui appresso;
TENENDO CONTO dell'evoluzione delle attivita' dell'Agenzia Spaziale Europea in Italia e dell'esigenza di adeguare e aggiornare l'Accordo di cui sopra;
DESIDEROSI di regolamentare i rapporti tra l'Agenzia Spaziale Europea e l'Italia attraverso un unico strumento giuridico che disciplini le strutture e le attivita' attuali e future dell'Agenzia Spaziale Europea nella Repubblica Italiana;
CONSIDERATO l'Articolo XXVIII dell'Allegato I alla Convenzione;
HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:
a. con il termine "Accordo" si intende il presente accordo, compresi gli Allegati I e II, come pure i contratti di superficie dell'ESRIN, che ne costituiscono parte integrante:
b. con l'espressione "ESRIN" si intende la sede dell'Agenzia ubicata in Frascati, di cui all'Accordo del 14 gennaio 1993 summenzionato;
c. con l'espressione "contratti di superficie dell'ESRIN" si intendono i contratti, stipulati il 4 gennaio 1994 e il 9 giugno 1999, con i quali l'Agenzia Spaziale Europea ha ottenuto in affitto il terreno su cui e' stata edificata la sede dell'ESRIN;
d. con il termine "Terreno" si intende la superficie menzionata nei contratti di superficie dell'ESRIN nel comune di Frascati, di proprieta' dell'Italia, di cui all'Allegato I lettera a), come pure ogni altra superficie che l'Italia metta a disposizione dell'Agenzia per lo svolgimento delle sue attivita' ufficiali nel quadro di eventuali accordi stipulati in futuro dalle Parti.
e. con il termine "Locali" si intendono gli immobili, parti di immobili e le strutture annesse, compresi gli impianti di proprieta' o messi a disposizione dell'Agenzia, o da essa gestiti, occupati e/o utilizzati in Italia a titolo permanente o temporaneo per lo svolgimento delle proprie attivita' ufficiali;
f. con il termine "Sede" si intende il terreno e i locali su di esso edificati;
g. con l'espressione "Direttore Generale" si intende il Direttore Generale dell'Agenzia di cui all'Articolo XII 1.b della Convenzione;
h. con l'espressione "Personale dirigente" si intende il personale appartenente al grado A4 e superiori, in base alla classificazione dell'ESA;
i. con il termine "membro del personale" si intende un dipendente dell'Agenzia designato in virtu' delle disposizioni dell'Articolo XII della Convenzione, come stabilito nella Parte III qui appresso;
j. con il termine "Esperti" si intendono gli esperti esterni chiamati dall'Agenzia ad assolvere a funzioni in collegamento con essa o compiere missioni per conto di essa;
k. con l'espressione "Residenti permanenti" si intendono i dipendenti residenti in Italia da oltre sei anni alla data di entrata in servizio presso l'Agenzia in Italia;
l. il termine "familiari" comprende:
1) il coniuge;
2) i discendenti diretti del dipendente e del coniuge di eta' inferiore a 18 anni;
3) i discendenti diretti del dipendente e del coniuge di eta' compresa tra 18 e 26 anni, a condizione che siano a carico degli stessi o non in grado di mantenersi;
4) indipendentemente dall'eta', i discendenti diretti disabili o resi inabili da malattie gravi o da invalidita', a condizione che l'Agenzia presenti al Governo il relativo certificato.
m. con il termine "Governo" si intende il Governo italiano;
n. con l'espressione "Stato Membro" si intende uno Stato Parte alla Convenzione ai sensi dell'Articolo 1.2 della stessa;
o. con l'espressione "Rappresentante dello Stato Membro" si intende il rappresentante designato di uno Stato membro dell'Agenzia.