N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazione Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015. (16G00170)

Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International-art. XIII

ARTICOLO XIII
MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE

1. I membri del Consiglio Direttivo dell'Organizzazione, nell'espletamento delle loro funzioni, godranno dei seguenti privilegi ed immunita':
(a) Inviolabilita' personale, compresa l'immunita' dall'arresto o dal fermo;
(b) immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera (c) del presente Articolo, per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunita' sara' mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni;
(c) l'immunita' giurisdizionale non verra' applicata alle giurisdizioni civili e amministrative della Repubblica Italiana in relazione ad una azione promossa per danni derivanti da un incidente causato da un automezzo, natante o aereo, utilizzato da o di proprieta' delle persone interessate, ove tali danni non siano risarcibili da assicurazione;
(d) inviolabilita' di tutte le carte e documenti;
(e) esenzione dalle restrizioni relative all'immigrazione, dalla registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale;
(f) le stesse immunita' e facilitazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate a rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;
(g) le stesse immunita' e facilitazioni per bagagli personali e ufficiali accordate a membri di missioni diplomatiche di rango equivalente, nel rispetto delle misure di sicurezza che uno Stato puo' applicare secondo il diritto internazionale.