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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015. (16G00122)

Art. 56

Art. 56.
Approvazione tacita

Ogni qualvolta e' richiesta l'approvazione di un membro affinche' la Banca possa agire, salvo nei casi previsti dall'articolo 53 paragrafo 2, tale approvazione e' considerata data a meno che il Paese in questione non avanzi un'obiezione entro un termine ragionevole fissatogli dalla Banca all'atto della notifica dell'azione proposta.