Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015. (16G00122)
Art. 41
Art. 41.
Cessazione delle operazioni
(1) La Banca puo' cessare le operazioni con una risoluzione del Consiglio dei Governatori, approvata mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28.
(2) Dopo la cessazione, la Banca smette immediatamente tutte le attivita' tranne quelle connesse con la realizzazione, la conservazione e la salvaguardia adeguate del suo patrimonio e con la liquidazione dei suoi obblighi.
Cessazione delle operazioni
(1) La Banca puo' cessare le operazioni con una risoluzione del Consiglio dei Governatori, approvata mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28.
(2) Dopo la cessazione, la Banca smette immediatamente tutte le attivita' tranne quelle connesse con la realizzazione, la conservazione e la salvaguardia adeguate del suo patrimonio e con la liquidazione dei suoi obblighi.