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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015. (16G00122)

Art. 4

Art. 4.
Capitale autorizzato

(1) Il capitale sociale autorizzato della Banca e' di cento miliardi di dollari statunitensi (100.000.000.000$), suddiviso in un milione (1.000.000) di azioni del valore nominale di centomila dollari (100.000$) l'una, che possono essere sottoscritte esclusivamente dai membri secondo l'articolo 5.
(2) Il capitale sociale autorizzato iniziale e' suddiviso in azioni versate e azioni a chiamata. Il valore nominale complessivo delle azioni da versare e' di venti miliardi di dollari (20.000.000.000$) e quello delle azioni a chiamata e' di ottanta miliardi di dollari (80.000.000.000$).
(3) Il capitale sociale autorizzato della Banca puo' essere aumentato dal Consiglio dei Governatori mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28, alla data nonche' secondo le modalita' e alle condizioni che esso ritiene opportune, incluso il rapporto tra azioni versate e a chiamata.
(4) Ai sensi del presente Accordo, il termine «dollaro» e il simbolo «$» si riferiscono alla valuta di pagamento ufficiale degli Stati Uniti d'America.