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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015. (16G00122)

Art. 52

Art. 52.
Rinunce

(1) La Banca puo', a sua discrezione e in ogni circostanza, rinunciare a qualunque privilegio, immunita' ed esenzione conferiti in virtu' del presente capitolo, secondo le modalita' e alle condizioni che reputi meglio rispondenti ai propri interessi.