Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015. (16G00122)
Art. 15
Art. 15.
Assistenza tecnica
(1) La Banca puo' fornire consulenza e assistenza tecnica e altre forme di assistenza analoghe che servano il suo scopo e rientrino nelle sue funzioni.
(2) Se le spese sostenute per fornire tali servizi non sono rimborsabili, la Banca le imputa al suo reddito.
Assistenza tecnica
(1) La Banca puo' fornire consulenza e assistenza tecnica e altre forme di assistenza analoghe che servano il suo scopo e rientrino nelle sue funzioni.
(2) Se le spese sostenute per fornire tali servizi non sono rimborsabili, la Banca le imputa al suo reddito.