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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015. (16G00122)

Art. 15

Art. 15.
Assistenza tecnica

(1) La Banca puo' fornire consulenza e assistenza tecnica e altre forme di assistenza analoghe che servano il suo scopo e rientrino nelle sue funzioni.
(2) Se le spese sostenute per fornire tali servizi non sono rimborsabili, la Banca le imputa al suo reddito.